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Abbiamo appreso che questo pomeriggio dovrebbe aver luogo il trasferimento della totalità delle quote della società Trapani Calcio.

Senza alcuna ingerenza in ordine ai rapporti civilistici tra privati ed alle responsabilità che conseguono la gestione societaria, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione dopo aver effettuato una sia pur sommaria verifica della visura camerale e del bilancio della società che ci è stata indicata quale cessionaria delle quote del Trapani: ​nessuno deve e dovrà mai dimenticare  che il Trapani Calcio è una società gloriosa, rappresentativa di una città importante e di una tifoseria fantastica.

​Oltretutto i costi di gestione di tale società non sono tra i più bassi nella nostra Lega e pertanto ci permettiamo di chiedere all’attuale proprietà un’attenta riflessione sull’eventuale cessione che, comunque, non potrà ritenersi perfezionata agli effetti sportivi se i soggetti acquirenti non siano in grado di rispettare i parametri di onorabilità e solvibilità previsti dal nostro sistema.

In particolare preme rammentare che:

Le acquisizioni che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata alla Lega Pro, potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, come meglio specificati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015.

I requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, individuati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015 sono:

  • Requisiti di onorabilità.

            I soggetti interessati alle acquisizioni:

– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;

– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;

– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;

– devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.

  • Requisiti di solidità finanziaria;

I soggetti interessati alla acquisizione dovranno presentare alla Lega la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:

– che l’Acquirente dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;

– che l’Acquirente è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz’altro valido in ordine agli impegni che assume;

– che l’Acquirente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all’impegno assunto con l’Acquisizione;

– che le risorse finanziarie impiegate nell’Acquisizione provengono dall’attività economico-sociale dell’Acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate”.

La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei requisiti, non consente il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o azioni all’acquirente e determina l’impossibilità per la Società sportiva di associarsi alla Lega per la stagione sportiva immediatamente successiva all’acquisizione, ​con evidenti ed ineliminabili conseguenze anche agli effetti civilistici.

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